RENTRI – Nuove regole ed esenzioni con la Legge 199/2025. La tua azienda è obbligata?

La fine del 2025 ha portato importanti novità in materia di tracciabilità dei rifiuti. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 199 del 30/12/2025, sono state riscritte le regole per l’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

L’obiettivo della norma è semplificare gli obblighi per le piccole realtà e chiarire chi deve iscriversi e chi, invece, è esonerato. Ecco una guida pratica per capire come comportarsi.

  1. Chi è ESONERATO dall’iscrizione?

La novità più rilevante riguarda l’esclusione dall’obbligo di iscrizione per diverse categorie di produttori. Non sono tenuti ad iscriversi al RENTRI:

  • Piccoli imprenditori agricoli: coloro che hanno un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro.
  • Piccole imprese (Rifiuti Non Pericolosi): le imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi e hanno meno di 10 dipendenti.
  • Trasportatori in conto proprio: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
  • Consorzi: e sistemi di gestione collettiva dei rifiuti.
  1. Estetisti, Parrucchieri e Tatuatori: l’esenzione per i rifiuti pericolosi

Una specifica importante riguarda i produttori di rifiuti pericolosi. Sono stati esclusi dall’obbligo di iscrizione:

  • Gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  • I soggetti che svolgono attività di parrucchiere, barbiere, istituti di bellezza, servizi di manicure/pedicure e tatuaggio (Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02).
    • Attenzione: L’esenzione vale anche se si producono aghi, siringhe e oggetti taglienti usati.
  • I produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in ente o impresa.
  1. Chi è rimasto OBBLIGATO all’iscrizione?

L’obbligo rimane fermo per:

  • Imprese ed enti che effettuano trattamento di rifiuti.
  • Produttori di rifiuti pericolosi (salvo le eccezioni sopra elencate).
  • Trasportatori e raccoglitori di rifiuti pericolosi a titolo professionale.
  • Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.
  • Soggetti specifici per i rifiuti non pericolosi (imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, ecc.).
  1. Cosa fare se ti sei già iscritto ma ora sei esonerato?

Se la tua azienda rientra nelle nuove categorie escluse ma hai già provveduto all’iscrizione, devi agire per evitare oneri inutili. È necessario presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI. Nota bene: Se non ti cancelli, verrai considerato un operatore iscritto su base “volontaria” e sarai soggetto alle regole del registro.

  1. Il Formulario (FIR): Attenzione alla data del 13 febbraio 2025

Anche se sei esonerato dall’iscrizione al RENTRI, non sei esonerato dalla corretta gestione documentale. I produttori iniziali di rifiuti non iscritti devono comunque registrarsi all’area riservata denominata “Produttori di rifiuti non iscritti” sul portale RENTRI.

Questo passaggio è fondamentale per poter produrre e vidimare il FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti) in formato cartaceo, conforme al nuovo modello che diventerà obbligatorio a partire dal 13 febbraio 2025.

In sintesi

La Legge 199/2025 ha ridotto la platea dei soggetti obbligati, togliendo burocrazia alle micro-imprese e agli artigiani (soprattutto nel settore benessere). Tuttavia, l’obbligo di utilizzare il nuovo modello di formulario cartaceo resta per tutti.

Hai dubbi sulla tua posizione o necessiti di supporto per la cancellazione o la registrazione all’area “non iscritti”? Contatta il nostro studio per una verifica puntuale.